Il Burc n°48 del 24 febbraio u.s., ha pubblicato il testo di legge approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 febbraio u.s. con cui con un primo articolo si apportano modifiche all'art. 23, della legge regionale 23 luglio 2003 n°11, dedicato ai tributi consortili; le modifiche consistono nell'aggiungere alla parola beneficio gli aggettivi: diretto, specifico e commisurato tratti da copiosa giurisprudenza della Cassazione, con un secondo articolo si chiarisce che i tributi riguardanti gli immobili extra agricoli devono derivare da un beneficio diretto e specifico.

 

Il testo licenziato – afferma Rocco Leonetti Presidente di Anbi Calabria - per il rilievo che si è voluto dare sugli organi di stampa merita alcune considerazioni.


 

Le modifiche introdotte - chiarisce - non incidono sui tributi consortili emessi a partire dal 2018, poiché questi intervengono a valle della modifica dell'art. 23 introdotta da Consiglio regionale nel maggio 2017 che riporta il testo dell'intesa Stato-Regioni nonchè a valle dell'approvazione dei piani di classifica, intendendo:

 

-per specifico il beneficio di conservazione, inteso anche come beneficio idraulico, e il beneficio irriguo;


 

-per diretto se l'immobile ricade nel perimetro di contribuenza dell'opera pubblica di bonifica rappresentata dagli impianti irrigui o da opere ed interventi idraulici di cui il consorzio cura la gestione e la manutenzione;

 

per commisurato al beneficio ricevuto si intende l'applicazione degli indici dei piani di classifica relativi a quell'immobile che in parole semplici hanno la stessa funzione delle quote millesimali di un condominio.


 

Dunque nella sostanza - assicura Leonetti - non viene introdotta alcuna innovazione sui tributi emessi dai consorzi di bonifica a partire dal 2018, ma, invece, vi è da osservare che le modifiche apportate hanno una loro grande validità, da qui l'approvazione unanime del Consiglio Regionale, poiché garantiscono meglio, nel rapporto ente- consorziato la certezza del diritto, operando, sia a tutela dei consorzi di bonifica che dei consorziati, cercando di mettere fine a contenziosi a volte pretestuosi e dando così anche un indirizzo univoco alle Commissioni tributarie chiamate a pronunciarsi sui contenziosi.

 

Sono dunque, singolari, incomprensibili e fuorvianti, forse volutamente, tanto da apparire cinicamente populisti articoli di stampa contenenti dichiarazioni ove si afferma che la norma sottrae al tributo consortile tutti gli immobili che ricadono nelle aree urbane e già soggetti al pagamento dei tributi comunali, per due ordini di motivi: primo – dichiara perentorio il presidente di Anbi Calabria - perché il testo di legge licenziato dice altro, secondo perché una norma siffatta è incostituzionale.