Ennesima atrocità ai danni di animali per puri scopi goliardici:


non è un caso trovare - nel periodo in cui la caccia è aperta - post e foto ritraenti animali selvatici sgozzati e mostrati a mò di trofeo. In una società che non ammette violenza, condotte simili non sembrerebbero essere al pari con ciò che è la sensibilità ed il senso etico e sociale che accomuna il pensiero del 21esimo secolo.

Comportamenti simili - però - non sono tutelati a pieno dalla legislatura italiana.


Le leggi in vigore riguardanti la caccia:

La legge 157/92 all’articolo 1 stabilisce che è consentito cacciare alcune specie, compresa la volpe, esclusivamente nei modi e termini stabiliti dalla legge stessa.

La legge 157/92 all’articolo 13 stabilisce che i mezzi per l’esercizio venatorio comprendono il fucile ad anima liscia, il fucile a canna rigata, il fucile combinato a più canne, l’arco ed il falco; vieta di usare qualsiasi altra arma e mezzo non espressamente previsti nell’articolo stesso.

La legge 189/2004 ha inserito nel codice penale l’articolo 544 ter che vieta espressamente il maltrattamento degli animali.

E l’articolo 544 quinques che vieta il combattimento fra animali e punisce severamente chi organizza, promuove o dirige tali crudeli attività.

In termini generali - però - sono comunque vietate tutte quelle modalità di uccisione degli animali nell’attività venatoria che causino strazio o gravi sofferenze agli animali coinvolti.

Ad oggi, sono tantissime le associazioni animaliste e le petizioni in atto pronte a combattere per fermare questi soprusi neri confronti degli animali, con l'obbiettivo di poter dire "basta" a questa carneficina di esseri innocenti.