Il GIP presso il Tribunale di Cosenza, Dott. ssa  Claudia Pingitore, ha emesso ordinanza di archiviazione in favore della Sindaca di Santo Stefano di Rogliano, Lucia Nicoletti, in relazione al presunto reato di abuso d’ufficio denunciato dal consigliere di minoranza Francesco Garofalo a seguito della seduta del consiglio comunale del 30 aprile 2021.

La decisione è stata emessa a seguito dell’udienza in camera di consiglio del 15 aprile u.s. tenutasi in ragione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Cosenza e opposta dal denunciante.


Il Garofalo lamentava un presunto abuso d’ufficio nel comportamento della Sindaca per aver richiesto l’intervento della forza pubblica (nella specie dei Carabinieri) durante la seduta consiliare del 30 aprile 2021 nella quale lo stesso Garofalo stava inscenando una protesta per il mancato rispetto della normativa anti-covid e per la mancata attivazione della diretta streaming.


In particolare il Garofalo, nonostante l’espresso divieto alle riprese opposto dalla Sindaca in qualità di Presidente del Consiglio, effettuava le riprese della scena e le trasmetteva via Facebook nonostante la contrarietà espressa dai consiglieri presenti e dal segretario comunale.


All’iniziale richiesta di archiviazione della Procura di Cosenza, che sin dall’inizio non aveva intravisto nei fatti narrati alcun profilo penale, si opponeva il Garofalo sostenendo la sussistenza del reato di abuso d’ufficio del sindaco che avrebbe leso il libero esercizio dei propri diritti di consigliere e invocava indagini integrative.


Il GIP di Cosenza, in accoglimento dell’iniziale richiesta della Procura e delle argomentazioni della difesa della Sindaca, rappresentata dall’avv. Cristian Cristiano del Foro di Cosenza, ha escluso la sussistenza del reato di abuso d’ufficio ipotizzato dal Garofalo alla luce di plurime evidenze che smentivano il narrato della quanto mai presunta persona offesa:



- la normativa anti-covid era rispettata alla luce dei protocolli adottati di distanziamento, misurazione della temperatura all’ingresso e presenza di presidi per l’igienizzazione delle mani;


- nessuna disposizione di legge o regolamentare prevedeva lo svolgimento in remoto del consiglio comunale come chiarito finanche dalla Prefettura di Cosenza;


- nessun obbligo normativo gravava sull’ente locale in merito all’adozione di regolamenti disciplinanti la ripresa e la divulgazione dei lavori consiliari, nel caso di specie vietati dalla Sindaca quale presidente del consiglio in forza delle norme regolamentari e statutarie e con l’espresso diniego alle riprese anche degli altri consiglieri presenti;


- rientra nei poteri del sindaco (cd. potere di polizia dell’adunanza), in qualità di presidente del consiglio nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti, e non costituisce abuso d’ufficio come sancito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, quello di poter allontanare dall’aula con richiesta di intervento della forza pubblica un consigliere che impedisca il regolare svolgimento dell’attività istituzionale come, a dire del GIP, quello tenuto dal denunciante Garofalo nel caso in esame.