Non accenna a diminuire il malcontento e la preoccupazione a Torano Castello, cittadina già seriamente fiaccata dalla vicende riguardanti il Covid 19.
Il fatto in questione, di cui ci siamo già occupati nei giorni scorsi, riguarda l’installazione, illegittima, di un’antenna 5G sul territorio comunale.
Un comitato formato da liberi cittadini ha depositato proprio in questi giorni in Procura un esposto avverso alla realizzazione di quest’opera.
Giova ricordare che, anche se allo stato attuale non sussistono conclusioni “indiscutibili” in ambito scientifico circa la capacità dei campi elettromagnetici di indurre effetti avversi nell’uomo in seguito ad esposizioni CRONICHE a BASSI LIVELLI di campo, l’orientamento attuale è quello favorevole ad adottare una sempre maggiore cautela, in quanto stanno progressivamente prendendo consistenza le indicazioni su alcuni possibili effetti per la salute dell’uomo, soprattutto cancerogeni (cfr. ad es. Classificazione I.A.R.C. “Esposizione a campi magnetici ELF”, con effetti accertati, in particolare, per la popolazione infantile, per quanto riguarda la specifica forma tumorale della leucemia infantile).
La nocività delle emissioni per la salute e per l’ambiente implica la reale e concreta possibilità di lesione del diritto alla salute dei cittadini che, ricordiamo, è costituzionalmente garantito.
In virtù del principio di precauzione, citato nel Trattato istitutivo della Costituzione europea (art. III-233, co. 2), nel Trattato di Lisbona del 2007 (art. 191) nonché negli atti di diritto derivato nel campo dell’ambiente, ovvero nei settori della sanità pubblica, della sicurezza alimentare e della sicurezza dei prodotti, in caso d’incertezza sull’esistenza e sulla portata di rischi reali per la salute, si riconosce agli Stati membri l’adozione di misure protettive a prescindere dalla piena dimostrazione sulla realtà e la gravità dei rischi.
Il principio di precauzione è, inoltre, espressamente richiamato dalla legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (l. 22 febbraio 2001, n. 36).
Tale principio presta soccorso nei casi in cui le informazioni scientifiche siano insufficienti, non conclusive ed incerte e vi siano indicazioni che i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto.
La Corte Costituzionale si è pronunciata più volte sul contemperamento tra gli interessi di rango costituzionale sancendo la preminenza dei valori dell’ambiente e della salute.
Essa ha da tempo ribadito, altresì, che l’incertezza scientifica non è sufficiente per escludere l’adozione di provvedimenti volti alla tutela della salute.
Tutto questo a livello globale e teorico.
Nel caso in questione l’infrastruttura si trova, perdipiù, ad una distanza minima dalle abitazioni dei residenti insistendo esattamente su terreni coltivati, circostanza che fa considerevolmente crescere il rischio del verificarsi di pericolosi danni per la salute dei residenti (e non solo).
I cittadini, venendo meno le garanzie costituzionali minime, hanno tristemente constatato la totale assenza di partecipazione al problema da parte dell’Ente Comunale, che ha operato le sue scelte in totale autonomia e arbitrarietà, a fronte dell’estrema importanza degli interessi in gioco.
Il Comune ha deliberatamente ignorato le continue richieste di confronto da parte dei cittadini, che chiedevano di interrompere la prosecuzione dei lavori, anche in considerazione del danno a livello “paesaggistico” e “urbanistico” che avrebbe causato la costruzione della stazione radio in oggetto.
Non solo questo, come si è sopra precisato, infatti, il Comune di Torano Castello ha agito in maniera a dir poco superficiale, senza neppure accertarsi dell’effettiva sussistenza delle condizioni MINIME e necessarie, prodromiche all’adozione dei provvedimenti che poi ha comunque emesso, che non si può certo dire siano state frutto di una ponderata analisi sul rapporto rischio/beneficio.
Prova ne sia, ad esempio, il contratto di locazione avente ad oggetto il terreno su cui dovrebbe sorgere la costruzione, nemmeno registrato, alla data della concessione dell’autorizzazione alla INWIT S.p.A.; “errore” del quale il Comune si è solo successivamente avveduto, disponendo a sua volta l’annullamento dell’autorizzazione di cui sopra, “accortosi”, solo in seguito, dell’estrema lacunosità degli atti adottati, sotto tutti i punti di vista che però, purtroppo espongono i cittadini (e l’ambiente) a rilevanti rischi per la propria salute.
Pertanto, la necessità di invocare il principio di precauzione si correla strettamente al discutibile livello di protezione scelto dal Comune nell’esercizio del suo potere, posto che le decisioni adottate in tale ipotesi implicano una elevata responsabilità sul piano istituzionale.
Capitolo a parte merita il contratto di locazione sulla base del quale è stata concessa l’autorizzazione del Comune alla costruzione dell’antenna in questione.
La costruzione, infatti, dovrebbe sorgere su di un terreno di proprietà di privati, che, ai fini dell’edificazione, da parte della INWIT S.p.A., avrebbero dovuto concedere in godimento alla società, attraverso il contratto di locazione citato.
La giurisprudenza è concorde nel sancire la nullità del contratto di locazione non registrato, circostanza che comporta la sua relativa “inesistenza” e, quindi, la sua inopponibilità ai terzi.
Tale contratto non è stato mai registrato, se non trascorsi più di otto mesi dal rilascio dell’autorizzazione del Comune, pertanto, non è mai sorto “alcun vincolo giuridico” tra le parti a far data dall’8 febbraio dello scorso anno.
Emerge, dunque, la deliberata violazione della norma di legge che impone la registrazione del contratto di locazione (art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) e l’intenzionalità del Comune di rilasciare un’autorizzazione “viziata” dall’insussistenza di uno dei presupposti per la sua adozione ossia un regolare titolo giustificativo in base al quale la società veniva legittimata al godimento del bene in oggetto.
A fronte della grossolana e superficiale condotta tenuta sin qui dal Comune di Torano Castello, nell’ottica dell’esigenza di protezione di un diritto, quale quello alla salute, costituzionalmente protetto si spera che chi di dovere, in un momento in cui tra l’altro la nostra Regione è sotto l’occhio del ciclone a livello nazionale per vicende che afferiscono al ramo Sanità e Salute pubblica, faccia mea culpa tornando a più miti consigli.

Di Cristiano Santucci