Corte Costituzionale
Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 7, comma 4, della legge regionale calabrese n. 48 del 2019 (come modificata nel 2023), nella parte in cui vietava alle imprese funebri di svolgere il servizio di noleggio con conducente (Ncc) di ambulanze per trasporti non urgenti e programmabili. Il divieto, introdotto dalla Regione Calabria, era stato contestato dal TAR Calabria per contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Secondo il tribunale amministrativo, la norma ostacolava in modo ingiustificato l’ingresso nel mercato da parte delle imprese funebri, compromettendo la libera iniziativa economica e limitando la concorrenza.

La Corte: interferenza ingiustificata con la concorrenza

Nel motivare la propria decisione, la Corte costituzionale ha ritenuto fondata – e assorbente rispetto ad altre – la questione relativa alla violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Carta. I giudici hanno osservato che il divieto imposto alle imprese funebri interferiva con il mercato del trasporto sanitario, limitando l’offerta per i servizi non urgenti e programmabili e incidendo su un ambito – quello della concorrenza – riservato in via esclusiva alla legislazione statale. La Corte ha distinto due ambiti: il primo, relativo al divieto di esercitare trasporto sanitario di soccorso, è stato ritenuto legittimo in quanto mirato alla tutela della salute e alla protezione di soggetti vulnerabili; il secondo, invece, che riguardava il trasporto non urgente, è stato giudicato lesivo della concorrenza e privo di giustificazione legata alla salute pubblica.

Colpita anche la norma sui soggetti Ncc: illegittimo l’ulteriore vincolo

Oltre a bocciare il divieto alle imprese funebri di offrire trasporti sanitari non urgenti con ambulanza, la Corte costituzionale ha esteso la declaratoria di illegittimità anche alla parte della legge regionale che impediva ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di Ncc con ambulanza di operare nel settore funebre. Anche in questo caso, il giudizio è stato netto: si tratta di una limitazione ingiustificata che non risponde a esigenze di interesse pubblico tutelabili dalla Regione. La disposizione – ha spiegato la Consulta – finisce per introdurre barriere all’accesso nel mercato, danneggiando la libera concorrenza e limitando la scelta dei cittadini. La sentenza rappresenta un chiaro richiamo ai legislatori regionali sul rispetto dei limiti costituzionali in materia di competenze e libertà economica, riaffermando che la regolazione del mercato deve avvenire secondo principi uniformi stabiliti a livello statale.