L'avvocato Francesco Nicoletti
L'avvocato Francesco Nicoletti

Con una sentenza che rappresenta un cambio netto rispetto al primo grado, la Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto, con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste”, il 36enne rossanese S.P., difeso dall’avvocato Francesco Nicoletti. L’uomo, pluripregiudicato, era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Castrovillari per la presunta violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Secondo l’accusa, S.P. non avrebbe rispettato l’obbligo – previsto dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno – di non frequentare persone pregiudicate. Il Tribunale aveva ritenuto provata l’abitualità della frequentazione con un altro soggetto già condannato, sulla base delle dichiarazioni di quattro carabinieri escussi come testimoni e della documentazione della polizia giudiziaria acquisita in atti.

La condanna in primo grado

Il primo giudice aveva valutato che le sei occasioni documentate in cui l’imputato era stato visto in compagnia della persona pregiudicata – in un arco temporale definito e considerato ravvicinato – configurassero una frequentazione abituale, violando così la misura di prevenzione. Da qui la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il ribaltamento in Appello

Contro tale decisione la difesa, affidata all’avvocato Francesco Nicoletti, ha presentato ricorso, contestando la fondatezza della ricostruzione accusatoria e la valutazione del materiale probatorio. In sede di discussione davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, nonostante la richiesta di conferma della condanna da parte del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, i giudici hanno accolto integralmente le tesi difensive.

La sentenza della Corte ha annullato ogni addebito nei confronti del 36enne, riconoscendo che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere integrata la violazione contestata, e assolvendo l’imputato con formula piena: “perché il fatto non sussiste”. Una pronuncia che segna la fine della vicenda giudiziaria per l’uomo e un punto a favore della linea difensiva condotta.