L'avvocato Dacqua e Lucano
L'avvocato Dacqua e Lucano

Si chiude con un ribaltamento rispetto al primo grado il procedimento contabile legato alla gestione dell’accoglienza durante l’Emergenza Nord Africa in Calabria. La notizia è stata diffusa da Simona Musco de Il Dubbio.

La Corte dei Conti aveva chiesto complessivamente oltre 5 milioni di euro a diversi amministratori e funzionari, attribuendo circa 780mila euro al solo Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. In appello, però, l’azione erariale è stata dichiarata prescritta e sono venuti meno anche i presupposti legati all’ipotesi di occultamento doloso e di un accordo illecito.

La Procura penale aveva già chiesto l’archiviazione

Sul medesimo quadro di fatti si era già espressa la Procura della Repubblica di Catanzaro, che aveva chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento penale, non ravvisando ipotesi di reato.

Il fascicolo contabile aveva invece seguito un percorso autonomo, concentrandosi su presunte irregolarità nella gestione dei fondi e dei servizi di accoglienza durante il biennio 2011-2012.

Al centro la gestione dell’Emergenza Nord Africa

La vicenda ruotava attorno a Salvatore Mazzeo, all’epoca dirigente della Protezione civile della Regione Calabria e delegato alla gestione dell’emergenza profughi.

Con lui erano stati chiamati a rispondere anche sindaci e amministratori di diversi comuni, tra cui Acquaformosa, Caulonia e Riace.

L’indagine contabile aveva preso le mosse da un’inchiesta avviata dalla Procura di Catanzaro nel 2017 e successivamente estesa, attraverso accertamenti della Guardia di Finanza, alla gestione delle convenzioni sottoscritte durante lo stato di emergenza.

Le contestazioni della magistratura contabile

La Corte dei Conti aveva contestato diverse anomalie nella procedura di affidamento e nello svolgimento dei servizi.

Tra gli elementi presi in esame figuravano l’assenza di ricerche di mercato, il riconoscimento di compensi considerati eccessivi e il pagamento di somme riferite anche a posti letto non effettivamente occupati.

Su queste basi era arrivata, nell’ottobre del 2021, la citazione in giudizio con una richiesta di risarcimento superiore a 5 milioni di euro a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il primo grado e il cosiddetto “sistema Mazzeo”

La decisione di primo grado aveva ricondotto Lucano e gli altri amministratori al cosiddetto “sistema Mazzeo”, pur riconoscendo che dalle indagini penali non era emersa alcuna prova di una «intesa truffaldina».

I giudici contabili avevano comunque ravvisato una responsabilità per danno erariale, ritenendo che gli amministratori avessero partecipato a una gestione illecita dei servizi di accoglienza.

Nel caso di Riace, la sentenza aveva valorizzato anche il ruolo simbolico del paese nel sistema dell’accoglienza e dell’integrazione.

In appello cambia completamente il quadro

La decisione di secondo grado ha però modificato radicalmente l’impostazione precedente.

Come evidenziato dalle difese, la stessa Corte dei Conti, a livello centrale, aveva già riconosciuto come i costi dell’accoglienza potessero aumentare in presenza di flussi straordinari di migranti.

La relazione della Sezione Centrale di Controllo sui fondi destinati all’accoglienza aveva infatti preso atto dell’incremento degli oneri sostenuti dai Comuni e dagli enti locali nei periodi di particolare pressione migratoria.

Il nodo della tariffa applicata a Riace

Gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, difensori di Lucano, hanno richiamato il dato dei rimborsi ordinari, che in alcuni casi potevano arrivare fino a 45 euro pro capite al giorno e risultare anche superiori per determinate categorie protette.

Secondo la tesi difensiva, dunque, la tariffa di 46 euro applicata a Riace durante l’Emergenza Nord Africa non poteva essere considerata fuori mercato, soprattutto se confrontata con un contesto straordinario e non con il sistema ordinario Sprar, caratterizzato da valori inferiori.

La contestazione ritenuta contraddittoria

La difesa ha inoltre evidenziato una contraddizione di fondo: se il riconoscimento di 46 euro giornalieri fosse stato di per sé sufficiente a configurare un danno erariale, allora la stessa contestazione avrebbe dovuto riguardare tutti gli enti che in Italia avevano adottato parametri analoghi durante la fase emergenziale.

Da qui la tesi secondo cui il trattamento riservato alle amministrazioni calabresi, e in particolare a Riace, avrebbe finito per distinguere situazioni che, sul piano nazionale, presentavano caratteristiche comparabili.

La prescrizione chiude definitivamente il procedimento

Al di là delle valutazioni di merito, a risultare decisivo è stato il tema della prescrizione.

In primo grado si era sostenuto che la Presidenza del Consiglio non potesse conoscere tempestivamente le presunte irregolarità, ipotizzando quindi un occultamento doloso capace di spostare in avanti la decorrenza dei termini.

In appello questa ricostruzione non ha retto. I fatti, risalenti al 2011 e al 2012, erano già stati esaminati dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Calabria attraverso diverse deliberazioni adottate nello stesso 2012.

Gli inviti a dedurre arrivati solo nel 2021

Richiamando anche l’orientamento espresso dalla Sezione Centrale d’Appello con la sentenza numero 104 del 2024, i giudici hanno ritenuto che le condotte fossero conoscibili già nel 2012.

Le prime notifiche degli inviti a dedurre sono però arrivate soltanto nel 2021, quando il termine quinquennale sarebbe già scaduto da tempo.

Su questa base l’azione contabile è stata dichiarata prescritta, chiudendo così la lunga vicenda giudiziaria che aveva coinvolto Mimmo Lucano e gli altri amministratori chiamati a rispondere della gestione dell’accoglienza.