Facciolla, il Consiglio di Stato conferma l’annullamento della delibera del Csm
Respinto l’appello di Ministero della Giustizia e Consiglio superiore della magistratura sul caso dell’ex procuratore di Castrovillari

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione con cui il Tar del Lazio, nel febbraio scorso, aveva annullato la delibera del Consiglio superiore della magistratura che negava a Eugenio Facciolla la conferma nell’incarico di Procuratore della Repubblica di Castrovillari. La sentenza, pubblicata oggi, chiude un nuovo capitolo di una vicenda giudiziaria e amministrativa particolarmente articolata. Nel febbraio 2023 il Csm aveva negato la conferma di Facciolla, ritenendo carenti le «imprescindibili condizioni di indipendenza ed equilibrio».
Le contestazioni e l’assoluzione
La decisione del Csm si fondava, secondo quanto ricostruito nella sentenza del Consiglio di Stato, su condotte di rilievo penale e disciplinare ritenute gravi e scorrette. Tra queste figuravano l’inserimento negli atti di un fascicolo di indagine di un’annotazione di polizia giudiziaria considerata falsa o comunque anomala e il compimento di atti ritenuti idonei a screditare colleghi in servizio presso un altro ufficio requirente, con rilevanza anche mediatica. Successivamente, però, il Tar del Lazio aveva annullato la delibera consiliare, anche alla luce dell’assoluzione di Facciolla pronunciata il 18 luglio 2025 dal Tribunale di Salerno dalle accuse di corruzione e falso.
Respinto l’appello di Ministero e Csm
Contro la decisione del Tar avevano presentato appello il Ministero della Giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, ma le censure sono state giudicate infondate. Secondo Palazzo Spada, il potere discrezionale del Csm incontra un limite nell’esistenza stessa dei fatti posti alla base della valutazione. Se tali fatti non vengono confermati o risultano smentiti, non possono continuare a produrre effetti in sede amministrativa. In caso contrario, si finirebbe per esercitare un potere «in contrasto con la realtà materiale». Da qui la conferma dell’annullabilità del giudizio discrezionale e, quindi, della decisione già adottata dal Tar del Lazio.