Reddito di cittadinanza, il Tribunale di Cosenza annulla la richiesta di restituzione Inps
Accolto il ricorso di un percettore chiamato a restituire oltre 10mila euro. Per il giudice non sussiste l’indebito contestato dall’Istituto
Un percettore di reddito di cittadinanza, indicato con le iniziali P.C., ha agito in giudizio per contestare un avviso dell’Inps con cui veniva richiesta la restituzione di 10.490 euro. Secondo l’Istituto, il beneficiario non avrebbe ottemperato all’obbligo di comunicazione della variazione occupazionale previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto legge 4 del 2019.
La vicenda è stata esaminata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, davanti al quale il ricorrente ha impugnato la richiesta di restituzione delle somme, sostenendo l’insussistenza dell’indebito contestato.
La difesa sul contratto a chiamata
Nel ricorso, l’avvocata Vincenzina Chiappetta ha sostenuto che la norma richiamata dall’Inps deve essere interpretata con riferimento a una situazione di effettiva percezione di reddito derivante da attività lavorativa. Una circostanza che, secondo la difesa, non si sarebbe verificata nel caso specifico.
Il ricorrente, infatti, era stato assunto con un contratto a chiamata e avrebbe percepito soltanto la somma di 52 euro. Un importo ritenuto dalla difesa non idoneo a giustificare la richiesta di restituzione dell’intera somma avanzata dall’Inps.
La decisione del Giudice del Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cosenza, Salvatore Bloise, ha accolto le argomentazioni proposte dall’avvocata Chiappetta e ha dichiarato l’insussistenza dell’indebito.
La decisione ha quindi escluso l’obbligo, per il ricorrente, di restituire all’Inps la somma di 10.490 euro richiesta con l’avviso impugnato. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della peculiarità delle questioni affrontate nel giudizio.
Un caso centrato sull’effettiva percezione del reddito
La pronuncia si concentra sul rapporto tra obblighi di comunicazione, reddito di cittadinanza e concreta percezione di somme derivanti da attività lavorativa. Nel caso esaminato, il contratto a chiamata e l’importo effettivamente percepito hanno rappresentato elementi centrali nella valutazione del giudice.
Il Tribunale di Cosenza ha così riconosciuto la fondatezza della tesi difensiva, secondo cui la contestazione dell’Inps non poteva tradursi automaticamente nella restituzione dell’intero importo richiesto in assenza di una reale e significativa percezione reddituale.