E se vi dicessimo che i dirigenti che oggi guidano il Comune di Cosenza non potrebbero occupare il posto in cui sono? Proprio così. La vicenda è complessa e nasce da lontano. Fissiamo un primo (dei tanti), passaggi di questa lunga vicenda. Partiamo dal 2009. L’anno in cui il Comune di Cosenza è guidato dalla Giunta di Salvatore Perugini ed è lo stesso anno in cui da Palazzo dei Bruzi viene bandito un concorso pubblico per sette dirigenti tecnici e un concorso pubblico per quattro dirigenti amministrativi. 

I bandi concorsuali del 2009

Una bella cosa, no? Un Comune che vuole far progredire il proprio organico è una cosa positiva. Sembrerebbe. Ma ci sono tanti però. Il primo a sollevarne è l’allora consigliere di opposizione di centrodestra Fabrizio Falvo. Dove sta il problema? Sta nel fatto che i due bandi sono “escludenti” ovvero mettono fuori gioco una fetta di partecipanti favorendone un’altra. “Nei requisiti richiesti per l’accesso non compare il vincolo dei cinque anni di servizio nella pubblica amministrazione”, denunciava il consigliere Falvo. “Si richiede invece il possesso di laurea, master, specializzazioni e dottorati – titoli di rilievo, certo, ma non sufficienti per garantire l’adeguata esperienza richiesta dalla legge per il ruolo dirigenziale”. 

Il timore del consigliere di minoranza era che il Comune stesse volutamente aprendo la strada a candidati esterni, eludendo le disposizioni di legge. “Così facendo – osservava – si rischia di non rispettare la normativa nazionale, da cui non si può prescindere”. L’allora Pdl chiese il ritiro immediato del bando pubblicato il 26 giugno 2009. Il ritiro avvenne da lì a poco a onor del vero. 

La Pellicori annulla i bandi

Con determinazione dirigenziale n. 1425 del 29 luglio 2009, la dirigente del Settore Personale, Annarita Pellicori, dispose l’annullamento d’ufficio dei bandi di concorso pubblico indetti per la copertura di sette posti da dirigente tecnico e quattro da dirigente amministrativo-finanziario. 

La decisione venne presa per le imprecisioni presenti nella procedura concorsuale e nei requisiti richiesti ai candidati, che non rispecchiavano pienamente la normativa vigente. La determinazione è stata preceduta dall’avvio del relativo procedimento, notificato ai soggetti che avevano già presentato domanda di partecipazione. Intanto, l’efficacia dei bandi venne sospesa in via cautelare.

Secondo quanto comunicato all’epoca, l’annullamento nasceva dall’esigenza di tutelare l’interesse pubblico e garantire una selezione più corretta e trasparente, rispettosa dei requisiti richiesti dalla legge e dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Il nuovo concorso e l’arrivo di Mario Occhiuto

L’estate passa e arriva l’inverno del 2010. Per l’esattezza il 25 gennaio. Data in cui la dirigente del Settore Personale Anna Rita Pellicori bandisce di nuovo i due concorsi per le 11 unità totali che il Comune cerca.  Ma, anche questa volta c’è un però. Il concorso viene sì formalmente bandito (sotto l’era Perugini), ma prima ancora che venga approvata la graduatoria, scatta la revoca con la determinazione dirigenziale 1276 del 27 luglio 2011 (sotto la sindacatura di Occhiuto). Alla base della decisione, una serie di motivazioni tra cui, in primis, la mancata effettuazione della mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 comma 2 bis del Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001). Con l’elezione del nuovo sindaco, cambia il quadro politico e amministrativo. L’amministrazione decide di assumere 7 dirigenti con contratti a tempo determinato e di livello dirigenziale. Segue una revisione complessiva della pianta organica del Comune. La mossa non passa inosservata: alcuni dei candidati che hanno partecipato al concorso revocato ricorrono al Tar, ritenendo lesi i propri diritti. 

Gli appelli al Tar

A luglio 2012 arrivano le sentenze di identico tenore: il Tribunale amministrativo respinge i ricorsi, dando ragione al Comune di Cosenza, chiudendo, momentaneamente, il contenzioso legato alla procedura e certificando la mancata effettuazione della mobilità volontaria dei sensi di cui sopra.

Una parte dei “soccombenti al Tar” impugna la propria decisione negativa al Consiglio di Stato che, in data 5 giugno 2018 (attraverso la Sezione V – Giurisdizionale), deposita la sentenza n. 3387 che riforma il Tar Calabria e accoglie gli appelli dei “soccombenti” al Tar medesimo. Sembrerebbe una situazione cristallina ma non è così.

La parola al Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, dopo aver preso atto dell’esistenza dell’articolo 30 comma 2 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 afferma che la norma secondo cui bisognava pubblicare le vacanze in organico è stata introdotta dopo i bandi ovvero in ottobre 2009 (articolo 49 del Decreto legislativo 150/2009 che ha riscritto il comma 1 dell’articolo 30), non considerando invece che la decorrenza della norma (articolo 30 comma 2 bis del Decreto legislativo 165/2001), che ha previsto, a pena di nullità, l’obbligo giuridico del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria, prima dell’effettuazione di un pubblico concorso, esisteva dal 2005 e quindi anche al 29 aprile 2009 data considerata dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza d’appello n°3387/2018. 

C’è anche un altro motivo. Il Consiglio di Stato ritiene valida l’effettuazione della mobilità obbligatoria (articolo 34 bis del Decreto legislativo n. 165/2001), benché eseguita in relazione ai bandi auto-annullati in luglio 2009. Tesi illogica poiché tutto ciò che è collegato ai bandi annullati è automaticamente decaduto con essi. Tale mobilità obbligatoria non è stata reiterata in occasione dei nuovi bandi del 2010 come invece avrebbe dovuto essere (vedere circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione pubblica n°4 del 18 aprile 2008). 

I due vizi…

I vizi sono, per farla breve, due: mobilità volontaria mai espletata (benché l’obbligo era in vigore dal 2005 con l’articolo 30 comma 2 bis del Decreto legislativo 165/2001), e la mancata reiterazione della mobilità obbligatoria, decaduta in automatico con la caducazione dei bandi auto-annullati, avuto riguardo, altresì, alla circostanza per la quale, i nuovi bandi sono stati redatti e pubblicati ben 8 mesi dopo i primi, lasso temporale in cui la situazione di disponibilità di dirigenti sarebbe potuta essere ben diversa. 

…e il terzo

Ma c’è anche un terzo vizio, rilevante quanto i primi due, di cui sopra, ma non discusso nella detta sentenza del Consiglio di Stato n. 3387/2018. Il Comune di Cosenza, in relazione ad altro iter concorsuale (Direttore Museo civico nel 2002), è stato parte di una sentenza d’appello, sempre del Consiglio di Stato, n°6872 depositata il 5 novembre 2009 (con a capo la dottoressa Pellicori che guidava il Settore Personale), in cui è statuito che la presidenza delle Commissioni concorsuali deve obbligatoriamente essere attribuita ad un dirigente dell’ente, laddove tale previsione sia stata recepita nello Statuto o nel Regolamento dell’ente medesimo, cosa che nel Comune di Cosenza, esisteva certamente, già nel 2009, sia nello Statuto che nel Regolamento sugli Uffici e i Servizi.

In virtù di tutto ciò, gli attuali dirigenti, di ruolo e a tempo indeterminato, del Comune di Cosenza e i relativi atti, da essi adottati nel corso del tempo, sono giuridicamente nulli ai sensi dell’articolo 21 septies della legge n. 241 del 1990. Tutto da rifare.