Marco Cappato
Marco Cappato

Servono procedure comuni in tutte le Regioni per la valutazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito. È la posizione espressa dalla Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica e dall’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, che hanno trasmesso agli assessorati regionali alla Salute il primo protocollo italiano dedicato alla valutazione della capacità decisionale.

Il documento ha carattere tecnico e punta a definire in modo operativo come accertare che una persona sia in grado di assumere una decisione libera e consapevole nell’ambito di una richiesta di suicidio medicalmente assistito.

Regole diverse da Regione a Regione

A quasi sette anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e in assenza di una legge statale organica, le procedure restano affidate ai Servizi sanitari regionali.

Secondo quanto evidenziato dalle due associazioni, alcune Regioni si sono dotate di una legge sulle modalità organizzative, altre hanno adottato atti amministrativi, mentre altre ancora procedono caso per caso.

Da qui nasce il rischio che una stessa richiesta possa ricevere risposte differenti a seconda del territorio o del professionista incaricato della valutazione.

Valutazione individuale e doppio colloquio

Il protocollo stabilisce che una diagnosi psichiatrica non debba costituire automaticamente un motivo di esclusione.

La valutazione deve essere individualizzata e condotta attraverso strumenti validati. Sono previsti almeno due colloqui a distanza di alcuni giorni e uno di questi deve svolgersi in forma riservata, senza la presenza di terzi.

Quando la componente psichiatrica assume un peso rilevante, il protocollo prevede inoltre il parere obbligatorio di un secondo psichiatra indipendente.

Ogni eventuale giudizio di non idoneità dovrà essere motivato per iscritto.

Il documento non stabilisce chi può accedere

Il protocollo non interviene sui requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito, materia che resta affidata al legislatore statale.

La finalità è diversa: definire come deve essere effettuata la valutazione della capacità decisionale, senza determinare chi abbia diritto ad accedere alla procedura.

Secondo Siep e Associazione Luca Coscioni, il documento si inserisce nello spazio organizzativo e procedurale riconosciuto alle Regioni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2025 e potrebbe essere adottato anche attraverso un atto amministrativo nei territori privi di una specifica legge regionale.

«Finché manca una legge nazionale, tocca alle Regioni»

A chiedere un intervento uniforme sono Fabrizio Starace per la Siep e Marco Cappato per l’Associazione Luca Coscioni.

«Finché non ci sarà una legge nazionale, l’uniformità delle garanzie dipende dalle Regioni», affermano, chiedendo l’adozione di procedure comuni, la formazione dei componenti delle Commissioni di valutazione e la pubblicazione, in forma aggregata, degli esiti.

L’obiettivo dichiarato è ridurre le differenze territoriali e assicurare criteri omogenei nella valutazione della capacità decisionale, indipendentemente dalla Regione di residenza.