L'arresto di Pasquale Condello detto Il Supremo
L'arresto di Pasquale Condello detto Il Supremo

Il boss della ’ndrangheta Pasquale Condello, conosciuto come il “Supremo”, non sarà processato nell'ambito del procedimento Meta bis. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, Stefania Rachele, ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere nei suoi confronti, riconoscendo l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare coscientemente al processo.

La decisione riguarda uno dei principali esponenti storici della criminalità organizzata reggina, coinvolto nell'inchiesta condotta dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri che, nel 2010, aveva portato all'esecuzione di numerosi arresti. La posizione di Condello era stata successivamente separata da quella degli altri imputati a causa delle sue condizioni di salute.

Le accuse della Dda e il presunto direttorio della ’ndrangheta

Nell'ambito dell'inchiesta Meta bis, Condello era accusato, insieme ad altri esponenti di vertice delle cosche, di aver fatto parte di un direttorio criminale operante a Reggio Calabria e nella provincia, ritenuto dagli investigatori una struttura sovraordinata alle attività economiche delle singole organizzazioni mafiose.

Secondo l'impostazione accusatoria, tale organismo avrebbe esercitato un ruolo di coordinamento e controllo sugli interessi criminali del territorio. Contestazioni sulle quali, per quanto riguarda Condello, non si arriverà a una valutazione dibattimentale a causa dell'accertata incapacità processuale.

La perizia psichiatrica e le condizioni di salute del boss

Durante l'udienza preliminare, l'avvocato Giuseppe Alvaro, difensore di Condello, aveva chiesto al giudice di disporre una perizia psichiatrica per verificare la capacità dell'imputato di partecipare consapevolmente al procedimento.

La richiesta era stata sostenuta dalla documentazione sanitaria e dal diario clinico del detenuto. Il perito nominato dal gup aveva quindi concluso per l'incapacità processuale del boss.

L'accertamento presentava, tuttavia, alcune particolarità. Condello, detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Milano Opera, si è sempre rifiutato di collaborare con i medici. La valutazione peritale è stata pertanto elaborata sulla base delle informazioni contenute nella documentazione relativa al suo percorso detentivo.

Il contrasto tra Procura e difesa sull'irreversibilità dell'incapacità

La Procura di Reggio Calabria aveva chiesto comunque il rinvio a giudizio, sostenendo che la perizia non fosse sufficiente a dimostrare il carattere irreversibile dell'incapacità processuale dell'imputato.

Di diverso avviso la difesa. L'avvocato Alvaro ha sostenuto che gli accertamenti effettuati fossero idonei a dimostrare non soltanto l'impossibilità attuale di Condello di partecipare coscientemente al processo, ma anche la natura permanente di tale condizione.

Sulla base di queste considerazioni, il legale aveva chiesto una sentenza di non luogo a procedere, ritenendo impossibile la prosecuzione dell'azione giudiziaria nei confronti del proprio assistito.

La decisione del gup: motivazioni entro trenta giorni

Il giudice Stefania Rachele ha accolto la richiesta della difesa, dichiarando il non luogo a procedere nei confronti di Pasquale Condello per incapacità irreversibile di partecipare coscientemente al processo.

La pronuncia non costituisce un'assoluzione nel merito delle accuse, ma deriva dall'impossibilità dell'imputato di esercitare consapevolmente i propri diritti processuali e di prendere parte al giudizio.

Le motivazioni della decisione saranno depositate entro trenta giorni e permetteranno di conoscere nel dettaglio le valutazioni che hanno portato il gup a riconoscere il carattere irreversibile dell'incapacità.