​Verde, ecologico, amico della natura, rispettoso dell’ambiente, sostenibile. Sono parole che troviamo sempre più spesso anche sulle confezioni degli alimenti, nella pubblicità, sui siti delle aziende e nei menù dei ristoranti. Bastano una fogliolina, un colore rassicurante e qualche richiamo alla natura per trasformare qualsiasi prodotto in una scelta apparentemente migliore per l’ambiente.
​Dal 27 settembre, però, queste definizioni non potranno più essere utilizzate con la stessa disinvoltura.

​Il quadro normativo europeo e nazionale

​Il riferimento è il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2026, che recepisce la direttiva europea 2024/825 sulla tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali legate alla transizione ecologica.
​Il provvedimento è formalmente entrato in vigore il 24 marzo 2026, ma le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026.

​Lo stop al greenwashing generico

​La legge interviene sul cosiddetto greenwashing, espressione inglese che può essere tradotta come ecologismo di facciata: la pratica con cui un prodotto, un servizio o un’impresa vengono presentati come più rispettosi dell’ambiente di quanto siano realmente.
​Nel mirino finiscono soprattutto le affermazioni ambientali generiche. La direttiva europea cita espressamente formule come “rispettoso dell’ambiente”, “ecocompatibile”, “verde”, “amico della natura”, “ecologico”, “rispettoso dal punto di vista ambientale”, “biodegradabile” e altre espressioni analoghe. Anche parole più ampie come “sostenibile” e “responsabile” non potranno essere utilizzate come semplici decorazioni pubblicitarie.

​L'obbligo della prova e i dettagli marginali

​Non significa che questi termini saranno vietati sempre e comunque. Significa che chi li utilizza dovrà essere in grado di dimostrare l’effettiva qualità ambientale alla quale fa riferimento. Non sarà più sufficiente dipingere di verde una confezione o raccontare genericamente che un prodotto rispetta la natura.
​La legge vieta anche di presentare come ecologico un intero prodotto o l’attività complessiva di un’impresa quando il presunto vantaggio ambientale riguarda soltanto un elemento marginale. Non si potrà, per esempio, lasciare intendere che un alimento sia complessivamente sostenibile soltanto perché la confezione contiene una percentuale di materiale riciclato.

​L'impatto sul settore alimentare e sulla ristorazione

​Le nuove regole valgono anche per i prodotti alimentari. Il decreto definisce infatti come bene “qualsiasi bene mobile materiale” e non prevede alcuna esclusione per gli alimenti. Le disposizioni possono quindi riguardare confezioni, etichette, pubblicità, siti internet, social network e, quando contengono vere comunicazioni commerciali ambientali, anche i menù e la promozione dei ristoranti.
​Nella ristorazione parole come “verde”, “ecologico”, “sostenibile” e “rispettoso dell’ambiente” sono ormai entrate nel linguaggio comune. Si parla di cucina sostenibile, menù verde, packaging ecologico, pesca sostenibile e locali amici della natura. Dal 27 settembre chi utilizzerà queste espressioni dovrà però spiegare a che cosa si riferiscono e su quali elementi verificabili siano fondate.

​Altre diciture e prospettive future

​Diverso è il caso di definizioni come “locale”, “calabrese”, “artigianale”, “naturale” o “a chilometro zero”. La nuova legge non le vieta automaticamente. Possono tuttavia diventare ingannevoli quando vengono utilizzate senza corrispondenza con la realtà oppure per suggerire un vantaggio ambientale inesistente.
​La novità, dunque, è semplice: dal 27 settembre non dovrebbe più bastare scrivere “sostenibile” sopra un alimento per renderlo tale. Dopo anni di foglioline, prati verdi, contadini sorridenti e generici richiami alla natura, alle imprese toccherà finalmente dimostrare ciò che raccontano.