Ai food blogger piace sempre tutto: quando la recensione del ristorante diventa pubblicità
Tra cene offerte, contenuti promozionali e le nuove direttive dell’Agcom, il confine tra giudizio spontaneo e marchetta si fa sempre più labile
C’è una categoria di persone alla quale non capita praticamente mai di mangiare male. La pizza è sempre spettacolare, il panino esplosivo, la carne tenerissima, la frittura croccante e il tiramisù il migliore mai assaggiato. Entrano in un ristorante con il telefono acceso e ne escono immancabilmente entusiasti.
Sono i food blogger, protagonisti di una critica gastronomica dalla quale è misteriosamente scomparsa ogni critica.
Mangiano qualsiasi cosa, riprendono il formaggio che fila, spezzano il panino davanti all’obiettivo, affondano il cucchiaio nel dolce e, prima ancora di avere inghiottito, pronunciano la sentenza: «Buonissimo». Cambiano i locali, i piatti e le città, ma il giudizio rimane sempre lo stesso.
Possibile che non incontrino mai una pizza bruciata, una carne dura, una frittura unta, un piatto scongelato male o semplicemente una cucina mediocre? Possibile che il conto non sia mai troppo caro e che il servizio sia sempre impeccabile?
Il confine sottile tra recensione e promozione
La risposta è probabilmente più semplice di quanto sembri: molto spesso quei contenuti non nascono per giudicare un ristorante, ma per promuoverlo.
Non c’è nulla di illecito nel fatto che un locale inviti un food blogger, gli offra la cena o lo paghi per realizzare un video. È pubblicità, una forma ormai diffusissima di pubblicità. Il problema comincia quando questa pubblicità viene presentata al pubblico come una recensione spontanea e indipendente.
La differenza non è un dettaglio. Se una persona entra in un ristorante, paga il conto di tasca propria e racconta liberamente la propria esperienza, esprime un giudizio. Se viene invitata, riceve gratuitamente cibo e servizio oppure ottiene un altro vantaggio in cambio della visibilità, si trova all’interno di un rapporto promozionale. Può anche aver mangiato benissimo e pensare sinceramente tutto ciò che dice, ma chi guarda deve conoscere le condizioni nelle quali quel giudizio è maturato.
Cosa stabilisce l’Agcom: le regole per la trasparenza
A stabilirlo non è il moralismo di chi detesta i social. Lo dice chiaramente l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con la delibera numero 197/25/CONS, approvata il 23 luglio e pubblicata il 5 agosto 2025, l’Agcom ha adottato le nuove Linee guida e il Codice di condotta rivolto agli influencer. Nel marzo 2026 l’Autorità ha poi pubblicato una serie di indicazioni operative che lasciano poco spazio alle interpretazioni.
La regola fondamentale è semplice: quando un contenuto ha finalità promozionale, l’utente deve poterlo riconoscere immediatamente come pubblicità.
Non serve necessariamente un pagamento in denaro. L’Agcom include espressamente anche prodotti, servizi, sconti, benefici e qualsiasi altra utilità. E non esiste una soglia minima: anche un vantaggio di modesto valore può far scattare l’obbligo di rendere riconoscibile la natura commerciale del contenuto.
Cena offerta o ADV? L’obbligo di chiarezza
Una cena offerta, dunque, non è un particolare irrilevante. È un beneficio ricevuto dal creator. E taggare semplicemente il ristorante non basta. Secondo l’Agcom occorrono indicazioni chiare e immediatamente visibili come “Pubblicità”, “Advertising”, “ADV” oppure “Sponsorizzato da”. L’Autorità precisa persino che formule come “in collaborazione con” non sono sufficienti quando existe un vero rapporto di committenza, perché non fanno comprendere con chiarezza la natura pubblicitaria del contenuto.
Gli adempimenti specifici del Codice di condotta riguardano gli influencer considerati “rilevanti”, cioè quelli che raggiungono almeno 500 mila follower oppure un milione di visualizzazioni medie mensili su una piattaforma. Questo non significa, però, che sotto quelle soglie tutto sia consentito: rimangono le norme del Codice del consumo, le regole sulla correttezza delle comunicazioni commerciali e il principio generale secondo il quale la pubblicità non deve essere nascosta dentro un contenuto apparentemente spontaneo.
Il nodo, quindi, non è stabilire se il food blogger abbia davvero apprezzato la pizza. Nessuna legge può misurare il piacere di una mozzarella filante. Il punto è sapere se quel video nasce da una visita autonoma oppure da un invito del ristoratore.
Il pubblico ha il diritto di conoscere la differenza.
Un catalogo pubblicitario travestito da consiglio personale
Invece, scorrendo i social, si assiste a una lunga processione di recensioni tutte uguali. Il blogger arrives, viene accolto, assaggia una quantità improbabile di portate, elogia ogni piatto e saluta consigliando a tutti di provare il locale. Nessuna esitazione, nessun difetto, nessun prezzo discusso. Soltanto entusiasmo, primi piani e indirizzo del ristorante.
Il risultato è un enorme catalogo pubblicitario travestito da consiglio personale. Il ristoratore ottiene visibilità, il food blogger ottiene contenuti, pasti o compensi e il pubblico rimane l’unico soggetto al quale spesso non viene spiegato fino in fondo che cosa stia guardando.
Dalla critica all’elogio: chi paga il conto?
Un critico gastronomico può sbagliare, avere gusti discutibili e persino stroncare ingiustamente un locale. Però deve conservare la possibilità di dire che un piatto è fatto male. Chi elogia sistematicamente tutto ciò che gli viene messo davanti non esercita critica: distribuisce complimenti.
Ristoranti e food blogger possono continuare legittimamente a collaborare. Basterebbe scriverlo in maniera chiara. Prima ancora di mostrarci il formaggio che fila e pronunciare l’ennesimo «pazzesco», dovrebbero rispondere a una domanda molto più utile per chi li segue: questa cena chi l’ha pagata?